I chiarimenti del Fisco sul trattamento fiscale da appilcare all’applicazione informatica volta ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 maggio 2022, n. 273) Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la società istante S.P.A. rappresenta di voler introdurre un piano di welfare aziendale attraverso un insieme di iniziative volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Il piano di welfare prevede che il personale dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale) abbia diritto all’utilizzo per un anno di una applicazione informatica (cd. App).
Al riguardo, l’istante precisa che l’App, che può funzionare anche dall’estero, mette a disposizione dell’utente un sistema di ricerca in tempo reale. La ricerca si basa su alcuni parametri: il luogo, le lingue parlate e le specializzazioni. Pertanto, l’App risponde all’esigenza estemporanea di accedere ad una prestazione sanitaria, che, altrimenti, sarebbe in molti casi preclusa per la difficoltà nel reperimento del personale.
La società istante, nell’ambito del piano welfare, evidenzia che fornirà ad ogni dipendente un coupon in euro che garantirà il servizio dell’App per un anno. In merito, l’istante fa presente che il coupon non è comprensivo della prestazione o in quanto il servizio si pone l’obiettivo di rendere disponibile la prestazione a tutte le persone che la necessitano in relazione ad un luogo, all’orario, alla specialità ed alla lingua. Pertanto, l’App garantisce l’accesso alla prestazione, non la prestazione che verrà liberamente scelta e concordata dall’utente.
Ciò esposto, l’istante chiede se le somme corrisposte per consentire ai propri dipendenti di usufruire del servizio in oggetto assumano rilevanza in capo al soggetto beneficiario del servizio ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e se i costi relativi a tale servizio siano detraibili ai fini IVA per la società istante.
Il Fisco ritiene che l’utilizzazione della APP per facilitare la generalità dei dipendenti nell’individuazione del servizio disponibile configuri un servizio avente finalità di assistenza sanitaria e come tale rientri nell’ambito di applicazione della lettera f), comma 2, dell’articolo 51 del TUIR e che, la circostanza che tale servizio sia erogato tramite un coupon che, come riportato espressamente nel Regolamento, non può essere utilizzato per il pagamento della prestazione sanitaria fornita tramite la APP, integri i requisiti di cui al comma 3- bis del medesimo articolo 51, pertanto, il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dalla APP, possa essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente ai sensi dell’articolo 51, commi 2, lettera f), e 3- bis, del TUIR.
Con riferimento al trattamento fiscale, in capo alla società istante, delle spese sostenute per il servizio offerto ai dipendenti di cui sopra, si ritiene che le relative spese saranno integralmente deducibili dal reddito della società, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR.
In relazione al comparto IVA, invece, non può essere riconosciuto in capo alla Società il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativi alla fornitura, al proprio personale dipendente, dell’applicazione informatica. Il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti – in base alla descrizione resa dall’Istante – sembra avere le caratteristiche di un voucher multiuso di cui all’articolo 6- quater del Decreto IVA.