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VOUCHER: LIMITI A MODALITA’ D’ACQUISITO E A IMPORTI

19 Febbraio 2016 da Studio Solaro

Per i committenti imprenditori e liberi professionisti il D.lgs. n. 81/15 (Jobs act) ha previsto l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica ed il limite di 2.020 euro netti erogabili al singolo prestatore (pari a 2.693 euro lordi). Tale limite verrà aggiornato per il 2016 con indice Istat, come previsto dalla norma.

L’espressione “imprenditori” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. c.c., dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, quindi, non soggetti alle due limitazioni. A titolo non esaustivo vengono indicati dall’Inps i seguenti soggetti:

  • committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
  • ambasciate;
  • partiti e movimenti politici;
  • gruppi parlamentari;
  • associazioni sindacali;
  • associazioni senza scopo di lucro;
  • chiese o associazioni religiose;
  • fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
  • condomini;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • associazioni di volontariato e corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
  • comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc.

 

Per la categoria dei professionisti occorre fare riferimento alla circolare INPS n. 49/13 e al Testo unico delle imposte sui redditi, art. 53 c. 1 (ex art. 49, c. 1) il quale prevede che “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5”.

La norma trova applicazione sia nei riguardi degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all’Inps presso la gestione separata (art. 2, c. 26, legge n. 335/95).

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