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Sanzione su lavoro nero e su tracciabilità si cumulano

25 Novembre 2018 da Studio Solaro

La maxi sanzione per il lavoro nero e quella per l’accertato pagamento in contanti della retribuzione si cumulano. A partire dal 1° luglio 2018 trova applicazione la sanzione amministrativa pari a € da 1.000 a 5.000 nei confronti dei datori di lavoro, o dei committenti, che corrispondono ai lavoratori la retribuzione (e ogni anticipo), senza avvalersi degli strumenti di pagamento espressamente indicati dalla norma (cd tracciabili). L’illecito si configura ogni volta che viene corrisposta la retribuzione in violazione della legge secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la nota n.9294/18 risponde ad un quesito che riguarda l’ipotesi in cui gli ispettori accertino l’impiego di lavoratori in nero e riscontrino anche che il pagamento degli stessi sia avvenuto in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento tracciabili. In tali casi, afferma l’INL, benché debba ritenersi piuttosto remota la possibilità che il lavoratore in nero venga remunerato utilizzando strumenti tracciabili, non può di per sé escludersi l’applicazione della sanzione relativa, che in ogni caso discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla maxi sanzione per lavoro nero (e non esclusi esplicitamente dalla norma). L’illecito si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti; peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro nero la periodicità della erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in nero sono state effettuate. Resta ferma, infine, l’adozione della diffida accertativa per il caso in cui, accertata la corresponsione della retribuzione, nonostante sia avvenuta in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro. Ricordiamo che per l’occupazione in nero, è prevista la maxi sanzione che va da € 1.500 a 9.000 per lavoratore in caso d’ impiego fino a 30 giorni; da € 3.000 a 18.000 da 31 a 60 giorni; da € 6.000 a 36.000 per impiego oltre 60 giorni (+ 20% in caso di stranieri senza PDS o di minori in età non lavorativa).

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