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PRESTAZIONI OCCASIONALI, LE REGOLE DELL’INPS

27 Ottobre 2017 da Studio Solaro

Le nuove regole sul lavoro occasionale sono state riassunte dall’INPS nel vademecum di recente emanazione.
Per prima cosa, l’utilizzatore e il prestatore devono registrarsi sulla procedura delle prestazioni occasionali (non su quella dei voucher). Nella nuova procedura dedicata alle Prestazioni occasionali il prestatore, all’atto della registrazione, deve comunicare il proprio Iban (che sia collegato a un conto corrente, a un libretto postale o a una carta di credito a lui intestati o cointestati) su cui riceverà, direttamente dall’Inps, i compensi per le prestazioni lavorative che ha reso. In mancanza di tale indicazione in procedura il prestatore riceverà un bonifico domiciliato che potrà riscuotere in circolarità pressi gli uffici postali del territorio nazionale, al costo di € 2,60 a suo carico. L’utilizzatore deve creare la provvista economica nel cd. portafoglio virtuale tramite: F24 o PagoPa. In entrambi i casi sono necessari dei tempi tecnici (variabili dai 7 gg dell’F24 a poche ore) perché le somme confluiscano nel portafoglio dell’utilizzatore e siano da questo visualizzabili e utilizzabili.
Le persone giuridiche devono indicare sull’F24 il proprio codice fiscale e non quello del legale rappresentante, per consentire la corretta imputazione delle somme.
Solo dopo questi passaggi l’utilizzatore può procedere con l’inserimento delle prestazioni di cui intende usufruire per il Contratto di prestazione occasionale (CPO) o di cui ha usufruito nel caso del Libretto famiglia.
Per il CPO, almeno 60 minuti prima della prestazione, l’utilizzatore deve effettuare la dichiarazione, comunicando tutti i dati necessari richiesti dalla legge e recepiti dalla procedura.
Una volta inserita, la prestazione non può più essere modificata.
Nel caso in cui la prestazione precedentemente inserita non si svolga, l’utilizzatore può revocarla entro il termine tassativo del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Più precisamente, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione.
Quest’ultima si riferisce alle singole giornate che possono (e devono) essere revocate singolarmente, ciascuna entro il terzo giorno successivo alla singola giornata.
Es. prestazione inserita per i giorni 6/7/8 novembre 2017. Il lavoratore il 7 novembre sta male e non si presenta a lavoro. L’utilizzatore può revocare la prestazione del 7 novembre fino alle 23:59 del 10 novembre.

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