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PARTI PREMATURI, ISTRUZIONI INPS

16 Luglio 2016 da Studio Solaro

Sarà prolungata l’astensione obbligatoria per parto prematuro, se avvenuto in anticipo di oltre due mesi. L’Inps interviene con la circolare n.69/16 per fornire istruzioni sull’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U.

Nell’ottica della conciliazione ottimale dei tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e per assicurare tutele sempre più ampie, il Dlgs n. 80/15, con gli artt. 2, 3 e 4, ha apportato modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del T.U. maternità/paternità (Dlgs n.151/01). Queste nuove disposizioni, in vigore dal 25 giugno 2015, sono state introdotte a carattere sperimentale per l’anno 2015 ma, per effetto del Dlgs n. 148/15, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni dei benefici da parte dei Ministeri vigilanti.

 

Il c.1, lett. d) dell’art. 16 T.U. è stato ridisegnato prevedendo il divieto di adibire al lavoro le donne durante i giorni non goduti  prima  del  parto,  qualora  il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo  di  maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) – 2 mesi prima e c) – 3 mesi dopo – superi il limite complessivo di 5 mesi.

 

La riforma interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e riguarda, in particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto (cioè prima dell’inizio del congedo ordinario ex lett. a dell’art. 16).

Rispetto a questi parti, la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto.

 

Con la riforma, invece, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum ex lett. c) dell’art. 16 tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

La riforma, invece, non comporta variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei 2 mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato: per tali eventi, infatti, il congedo post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti.

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