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Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

La disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani è stata adeguata alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali (D.M. 28 luglio 2023). Si tratta del Fondo istituito pr...

18 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

La disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani è stata adeguata alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali (D.M. 28 luglio 2023).

Si tratta del Fondo istituito presso l’INPS dal D.M. n. 95440/2016 al fine di assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

 

Il Fondo provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, allorquando la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta a una situazione di crisi del Gruppo.

 

Infatti, l’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo prevede che l’accesso alla prestazione è subordinato a una comunicazione dell’A.N.G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito.

 

Il decreto ministeriale in oggetto, pubblicato sulla G.U. del 16 settembre 2023, dà attuazione all’accordo con cui è stata prevista la modifica della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. La modifica ha lo scopo di adeguare la durata e l’importo della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo, alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015.

 

Pertanto, l’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 95440/2016 è stato sostituito prevedendosi che l’importo dell’assegno di integrazione salariale erogato è pari a quello previsto dal comma 5-bis dell’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Vengono fissati anche i limiti massimi di durata della prestazione dell’assegno in questione, distinguendosi tra causali ordinarie e straordinarie.

 

La durata massima, dunque, è:

 

a) per le causali ordinarie, pari a quella prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015 (13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane);

 

b) per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall’articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

 

Complessivamente, la durata massima non può comunque superare quella fissata dall’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015 (ovvero, 24 mesi in un quinquennio mobile).

 

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