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Obblighi contrattuali da rispettare

13 Ottobre 2017 da Studio Solaro

Il lavoratore deve effettuare al proprio datore di lavoro una comunicazione specifica di cambio di residenza/domicilio ogni volta che si presenta il caso. Il licenziamento inviato dal datore di lavoro all’indirizzo noto ha valore, se il lavoratore non ha fornito idonea comunicazione della variazione. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n.2295/17, chiamata ad esprimersi su un caso riguardante l’impugnazione di un licenziamento disciplinare da parte di una lavoratrice che sosteneva di averlo ricevuto oltre il termine previsto dal contratto collettivo.

Nel caso specifico, valutato dalla Corte di Cassazione, i giudici hanno esaminato il contratto collettivo applicabile all’azienda (metalmeccanici industria). Tale contratto prevede che i lavoratori, all’atto dell’assunzione producano certificato di residenza e che gli stessi comunichino in forma scritta al proprio datore i mutamenti anche dell’eventuale domicilio. La lavoratrice licenziata, invece, riteneva di aver assolto l’obbligo con l’indicazione dell’indirizzo esatto riportato sulla manifestazione di mantenimento del TFR in azienda.

In riferimento, invece, alle contestazioni disciplinari, alle comminazioni (non prima che siamo trascorsi 5 giorni per le difese) e ai tempi previsti per la comunicazione scritta e motivata (entro i 6 giorni successivi alle giustificazioni per non decadere dalla facoltà di esercitare il potere disciplinare), i giudici hanno ritenuto che il telegramma con il licenziamento inviato dal datore all’indirizzo noto avesse pieno valore, in quanto intimato entro i 6 giorni. Successivamente l’azienda aveva nuovamente inviato il medesimo licenziamento all’indirizzo aggiornato (oltre i 6 giorni) e la lavoratrice aveva impugnato il (secondo) licenziamento in quanto ritenuto inefficace. I giudici di merito avevano avvalorato tale tesi, ma la Cassazione ha ribaltato la sentenza ritenendo valida la prima lettera di licenziamento, in quanto comunicata dal datore nei termini e all’indirizzo noto in quel momento.

L’intento della lavoratrice di informare il datore di lavoro del cambio di residenza con la lettera di destinazione del Tfr non è stato ritenuto valido, in quanto non rispettoso del contratto collettivo.

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