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Malattia con comportamento incompatibile, investigazione lecita

21 Settembre 2016 da Studio Solaro

Il datore di lavoro può effettuare proprie indagini se ritiene che il certificato medico del dipendente riporti una malattia incompatibile con le attività dello stesso.

La credibilità della certificazione medica prodotta dal lavoratore, quindi, può venire meno ogni volta che esistano elementi di fatto capaci di dimostrare l’inesistenza della malattia o, comunque, la sua inidoneità a impedire la prestazione lavorativa. La Corte di cassazione con la sentenza n. 17113/16, ritorna (precedenti sentenze sono la n. 6236/01 e la n. 25162/14) sulla questione della valenza che assumono i certificati medici quando il dipendente tiene una condotta palesemente incompatibile con la malattia accertata dal medico curante. Il certificato medico, quindi, non basta ad attestare l’esistenza della malattia del lavoratore in presenza di altri elementi oggettivi.

La causa riguardava un lavoratore licenziato per simulazione fraudolenta dello stato di malattia. Il licenziamento era stato intimato in quanto l’azienda aveva accertato che aveva compiuto una serie di azioni e movimenti incompatibili con la lombalgia dichiarata.

La giurisprudenza riconosce la facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, quindi della sua possibilità di investigare su fatti e atteggiamenti che, pur estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono rilevanti perché possono incidere negativamente sul corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il datore, quindi, può incaricare un’agenzia investigativa di seguire il dipendente assente per malattia allo scopo di verificare se la certificazione medica inviata per motivare l’assenza sia attendibile oppure no, anche se non c’è la certezza di un illecito, ma esiste solo un semplice sospetto circa la commissione di atti non regolari. Il controllo spetta direttamente al datore e ai suoi collaboratori (es. agenzia investigativa) e non può essere delegato a soggetti esterni.

Le norme che delimitano (a tutela della libertà e dignità del lavoratore) la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi (scopi di tutela del patrimonio aziendale e vigilanza dell’attività lavorativa), infatti, non precludono il potere dello stesso di ricorrere alla collaborazione di soggetti diversi dalla guardie particolari giurate, né di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze.

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