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Lavoro occasionale per le imprese riparte con molti vincoli

14 Luglio 2017 da Studio Solaro

Per gli utilizzatori, imprese o professionisti, sarà consentito ricorrere al contratto di prestazione occasionale solo se il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non è superiore a 5 (apprendisti esclusi dal computo e part-time in proporzione) ed è vietato l’utilizzo nell’ambito degli appalti di opere o servizi, nell’edilizia e settori affini. Questi sono solo alcuni dei vincoli previsti per i nuovi voucher, attivabili dal 10 luglio. Oltre ad esserci alcuni dubbi sul periodo di riferimento (l’INPS indica il semestre che va dall’8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione occasionale), sono stati previsti anche ulteriori limiti per i datori che intendano utilizzare soggetti con questa forma contrattuale. Ad esempio il compenso pattuito per la prestazione che non potrà essere inferiore a 36 euro, anche per prestazioni di durata inferiore a 4 ore (escluso settore agricolo). Ulteriore vincolo è rappresentato dal fatto che non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso (o lo abbia avuto entro i 6 mesi precedenti) un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.

Al prestatore di lavoro occasionale dovrà esser garantita la tutela in materia di sicurezza sul lavoro nonché il diritto al riposo giornaliero (11 ore di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore), alle pause (un pausa di almeno 10 minuti qualora la durata della prestazione ecceda il limite di 6 ore), al riposo settimanale (due periodi di riposo di almeno 24 ore consecutive all’interno di un periodo di 14 giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero).

Gli adempimenti di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere svolti direttamente dall’utilizzatore sulla piattaforma INPS dedicata alle Prestazioni Occasionali, ma (a breve) anche tramite i Consulenti del lavoro.

Terminata la prestazione, o meglio entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa, l’utilizzatore può procedere a confermare, tramite apposita funzionalità della procedura telematica, l’effettuazione della prestazione. Qualora ciò non avvenga entro tali termini, la stessa sarà ritenuta svolta.

La misura del compenso può essere fissato dalle parti, ma non dovrà essere inferiore al livello minimo, stabilito in € 9,00 netti per ogni ora di prestazione lavorativa (costo per l’utilizzatore € 12,41).

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