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Lavoro occasionale, come cambia dopo il decreto dignità

19 Ottobre 2018 da Studio Solaro

Modificata la normativa delle prestazioni occasionali (ex voucher) allo scopo di favorire il lavoratore nell’ambito dell’attività svolta con questo sistema. La nuova norma consente alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive operanti nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, di ricorrere al contratto di lavoro occasionale. Le prestazioni devono però essere rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, o da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l’Università, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Resta fermo, invece, il divieto di ricorrere alle prestazioni occasionali per i datori, rientranti negli altri settori di attività, che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

È quindi importante determinare il momento esatto in cui questo conteggio deve essere effettuato, nonché le modalità di computo dei lavoratori stessi. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella forza aziendale a tempo indeterminato.

Per i lavoratori a tempo parziale il calcolo sarà in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa, va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento.

Altra modifica riguarda la comunicazione preventiva che l’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. In tale fattispecie, infatti, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, l’utilizzatore ha l’onere di comunicare la data di inizio, le ore presunte e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni. Ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore, le somme utilizzabili per compensare il prestatore, potranno essere versate anche tramite un Consulente del Lavoro.

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