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LAVORO IRREGOLARE, LE SANZIONI DOPO IL JOBS ACT

17 Ottobre 2015 da Studio Solaro

Novità per le sanzioni sul lavoro sommerso. E’ il DLgs n. 151/15 (Jobs act), in materia di semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro, che apporta rilevanti modifiche all’apparato sanzionatorio applicabile in caso di lavoro irregolare.

In particolare, si prevede che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto si applicano le seguenti sanzioni:

– da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, fino a 30 giorni di effettivo lavoro;

– da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, fino a 60 giorni di effettivo lavoro;

– da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, oltre 60 giorni di effettivo lavoro;

Il decreto reintroduce poi l’istituto della diffida, a condizione che il lavoratore:

  • all’atto dell’accertamento dell’illecito, sia ancora in forza presso il datore di lavoro;
  • venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time ovvero part-time con riduzione dell’orario di lavoro in misura non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno; ovvero a tempo determinato ma con un contratto di durata non inferiore a tre mesi;
  • sia mantenuto in servizio presso il medesimo datore di lavoro per almeno tre mesi.

La prova dell’avvenuta regolarizzazione, e del pagamento delle sanzioni e dei contributi previsti, deve essere fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo di accertamento.

La sanzione è maggiorata del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri o di minori in età non lavorativa.

Il decreto esclude espressamente il cumulo della maxisanzione con le sanzioni “formali”, comminate per l’omessa comunicazione di assunzione, per l’omessa consegna del contratto al lavoratore, nonché per le omesse scritturazioni sul Libro unico del lavoro. Con una recente circolare, il Ministero del Lavoro ha specificato che, alle violazioni iniziate e cessate prima della data di entrata in vigore del decreto, si applica la disciplina previgente, che prevede una sanzione affievolita, ma non diffidabile.

Alle condotte iniziate prima del 24 settembre, ma proseguite anche dopo tale data, trova applicazione la nuova disciplina, compresa la diffida. Per tali fattispecie comunque non troveranno applicazione le sanzioni per la mancata Comunicazione obbligatoria e per la mancata consegna della lettera di assunzione.

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