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LA LEGGE DI STABILITA’ RADDOPPIA LA TUTELA DELLA PATERNITA’

5 Febbraio 2016 da Studio Solaro

La tutela della genitorialità ha assunto nel tempo connotazioni di sempre crescente attenzione alla figura paterna intesa quale soggetto coinvolto direttamente nella cura e nella crescita dei figli, non più soltanto nei casi particolari di nucleo familiare monogenitoriale.

E’ con queste finalità che, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, è stato previsto che, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale), il padre lavoratore dipendente ha:

– l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno, fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. Questa tipologia di congedo è riconosciuta in aggiunta anche al padre che fruisce dell’ordinario congedo di paternità;

– la facoltà di astenersi per un periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, durante al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima, lavoratrice dipendente o parasubordinata.

La legge di stabilità appena approvata per l’anno 2016, raddoppia la durata del congedo obbligatorio portandolo a due giorni, fruibili anche separatamente, mentre lascia invariata la misura del congedo facoltativo.

Per entrambe le tipologie di permesso, il corrispondente trattamento retributivo è totalmente a carico dell’INPS e viene corrisposto attraverso il datore di lavoro che porta a conguaglio le stesse somme in UNIEMENS.

Per la fruizione dei permessi, il lavoratore è tenuto a:

  • presentare richiesta in forma scritta al datore di lavoro, con l’indicazione dei giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio e facoltativo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni;
  • allegare, in caso di richiesta di congedo facoltativo, una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale documentazione deve essere trasmessa dal lavoratore anche al datore di lavoro della madre.

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