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ISEE, NUOVI PARAMETRI

23 Maggio 2015 da Studio Solaro

Dall’1 gennaio 2015 è in vigore la riforma del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), necessario alla fruizione di prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolati. Il calcolo dell’Indicatore è effettuato, a richiesta del cittadino, direttamente dall’INPS, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria e di quanto dichiarato dal richiedente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
I nuovi criteri di determinazione dell’ISEE attribuiscono maggior rilevanza al patrimonio mobiliare ed immobiliare, mentre sono aumentate le riduzioni in favore delle famiglie numerose e sono entrati nella base di calcolo alcuni redditi esenti e/o soggetti ad imposta sostitutiva. Il tutto con l’obiettivo dichiarato di inasprire la lotta agli abusi e alle fruizioni indebite delle agevolazioni. La piena operatività tuttavia non è scevra di dubbi e difficoltà interpretative: proviamo a dare delle risposte chiare e precise.
Per il calcolo del nuovo ISEE si adotta una definizione ampia di reddito che include, oltre al reddito complessivo ai fini Irpef, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta. A titolo esemplificativo si specifica che vanno inclusi i redditi derivanti da: contribuenti minimi; cedolare secca sugli affitti; premi di produttività; assegni al nucleo familiare; pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento.
Il modello CU/disoccupazione, pur essendo erogato dall’INPS che dunque è a conoscenza del relativo dato reddituale, deve essere inserito nella DSU.
I voucher percepiti per prestazioni di lavoro accessorio sono redditi esenti, seppure riconosciuti ai fini del diritto alla pensione, e come tali non devono essere indicati in DSU, neanche nella sezione “redditi esenti da imposta”.
La pensione estera, se regolarmente dichiarata sarà acquisita dall’anagrafe tributaria, altrimenti andrà comunque inserita in FC4 alla voce “redditi di lavoro dipendente tassati esclusivamente all’estero”.
In caso di impresa in contabilità semplificata è necessario inserire in DSU il valore di rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti; restano esclusi da questa previsione le imprese agricole e coloro che operano in regime dei minimi, per i quali non è possibile ricostruire detti valori.

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