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ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI 2019 – 2020

28 Ottobre 2018 da Studio Solaro

E’ stata prevista l’introduzione di una nuova forma di esonero previdenziale in favore dei datori di lavoro privati che effettueranno, nel biennio 2019-2020, assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. La riduzione contributiva sarà pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo massimo di 36 mesi. Per potere usufruire dell’incentivo, il lavoratore al momento dell’assunzione dovrà avere un’età inferiore ai 35 anni (34 anni e 364 giorni) e non avere mai avuto in passato rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con lo stesso datore che procede all’assunzione esonerata, o con altri datori. Ricordiamo che non costituiscono causa ostativa al godimento del beneficio, i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, ma solo nel caso in cui non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le modalità pratiche di fruizione della riduzione sono rimandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dal 12.8.18, data di entrata in vigore della Legge n. 96/18. Questo nuovo esonero ricalca quello già esistente previsto dall’art. 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115 della Legge n. 205/17 che concede la medesima agevolazione alle assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018 (assunzione di under 35), o meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato precedentemente, con una riduzione contributiva pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) per un periodo massimo di 36 mesi e misura massima della riduzione pari a 3.000 euro su base annua. Emergono, tuttavia, alcune differenze non riporta la specifica esclusione dall’agevolazione dei lavoratori domestici e degli apprendisti, né la condizione per il datore incentivato di non aver effettuato, nella stessa unità produttiva, licenziamenti nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione.

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