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DECRETO “SOSTEGNI BIS”: IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

1 Giugno 2021 da Studio Solaro

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni bis”) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”
Tra le novità contenute nel suddetto decreto “Sostegni bis” si segnala l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’incentivo è operativo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.
Si tratta, in particolare, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il quale trova applicazione la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che va stipulato in forma scritta ai fini della prova.
 DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
L’incentivo può essere fruito da tutti i “datori di lavoro privati” con esclusione di:

  • datori di lavoro agricolo;
  • datori di lavoro domestico.

 L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.
 SOGGETTI CHE DANNO DIRITTO ALL’ESONERO
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono:

  • nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021,
  • persone in stato di disoccupazione: soggetti privi di impiego che dichiarano, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.

Invitiamo, pertanto, tutti i datori di lavoro a far preventivamente:

  • iscrivere al Centro per l’Impiego i lavoratori che intendono assumere con tale contratto.
  • fissare un appuntamento presso il nostro Studio con tali lavoratori per la verifica dei requisiti e l’aggiornamento dei dati sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte come previsto dal Bando “Buono Servizi Lavoro Disoccupati” che potrebbe portare ulteriori agevolazioni.

 

  • PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO

Il contratto di rioccupazione si fonda sulla riqualificazione professionale. Il c.d. decreto “Sostegni bis” difatti pone come condizione essenziale per l’assunzione con il contratto in esame la definizione,
in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.
 Il progetto individuale di inserimento dura 6 mesi nel corso dei quali è garantita l’applicazione del sistema sanzionatorio predisposto dalla normativa vigente per licenziamento illegittimo.
 Al termine del periodo di inserimento le parti possono:

  • recedere dal contratto dando regolare preavviso decorrente dal termine del periodo di inserimento comportamento (assimilabile alla non conferma in servizio al termine della formazione dell’apprendista);
  • non recedere dal contratto. In tal caso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO
L’incentivo in esame si sostanzia nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi, nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.
 Divieto di licenziamento
Comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

  • il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento;
  • il licenziamento di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e qualifica di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
 In ogni caso si dovrà attendere l’approvazione dei competenti organi dell’Unione Europea, nonché la conseguente emanazione delle indicazioni dell’INPS, prima di poter fruire effettivamente della misura agevolativa.
 
 

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