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Congedo disabili, Corte costituzionale impone revisione

16 Giugno 2017 da Studio Solaro

Domande NASpI da riesaminare in autotutela alla luce della sentenza della Corte costituzionale che ridetermina i 4 anni utili per la ricerca di 13 settimane di contribuzione e della determinazione dei 12 mesi per la ricerca di 30 giornate di lavoro effettivo.

Con il Messaggio n. 2178/17, l’Inps rivede le regole per il congedo straordinario per assistenza e cura dei soggetti disabili.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 203/13, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, c. 5, del Dlgs. n. 151/01 (TU maternità e paternità) nella parte in cui, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il 3° convivente della persona in situazione di disabilità.

Alla luce della sentenza, afferma l’Inps, i periodi da neutralizzare devono intendersi quelli relativi a permessi e congedi che sono stati riconosciuti al familiare o affine entro il 3° convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma.

Questo è l’ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il 3° convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Le eventuali domande per ottenere la NASpI respinte o calcolate in maniera non corretta per effetto di una inesatta applicazione della sentenza, dovranno essere riesaminate in autotutela, ove non riferite a rapporti già esauriti.

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