Disciplinata la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, le istruzioni per la tenuta della contabilità, nonché gli obblighi che il destinatario registrato, il destinatario certificato e lo speditore certificato nel settore dei tabacchi lavorati sono tenuti ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Determinazione 03 ottobre 2022, n. 445344/RU Il soggetto che intende operare come destinatario registrato presenta all’Agenzia una domanda.
Alla domanda è allegata la planimetria del locale presso il quale vengono ricevuti i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo che devono essere separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti dal medesimo deposito.
L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l’Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo anche avuto riguardo alla constatazione dell’esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall’Agenzia, il soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione.
Entro trenta giorni dalla data di consegna all’Agenzia della cauzione, l’Agenzia, anche in considerazione dell’attività economica svolta dal soggetto presso il proprio deposito, adotta il provvedimento di autorizzazione all’attività di destinatario registrato ovvero il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.
Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice di accisa.
Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione.
I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario registrato per la successiva immissione in consumo.
Il destinatario registrato corrisponde l’accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo, mediante il Modello F24 accise.
Il soggetto che intende operare come destinatario certificato presenta all’Agenzia una domanda recante:
Il destinatario certificato ha tra l’altro l’obbligo di prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi.
Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione. I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario certificato per la successiva commercializzazione.
Il destinatario certificato corrisponde l’accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo mediante il Modello F24 accise.
Il soggetto che intende operare come speditore certificato presenta all’Agenzia, una domanda recante:
L’Agenzia, anche in considerazione dell’attività economica svolta dal soggetto, adotta il provvedimento di autorizzazione all’attività di speditore certificato ovvero il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente. Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice identificativo.
Lo speditore certificato ha l’obbligo di:
a) iscrivere nella contabilità di cui all’articolo 14 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l’indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
b) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni dei prodotti effettuate.
Lo speditore certificato è tenuto ad osservare gli obblighi, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.
tabacchi lavorati spediti, accertati quantitativamente, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall’Amministrazione finanziaria.
Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti dallo speditore certificato, l’accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata, su richiesta del medesimo speditore certificato, a condizione che quest’ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l’accisa nel medesimo Stato membro.