Proroga della Decontribuzione Sud e aumento dei massimali di aiuto

La Commissione europea, con sua decisione del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023 e innalzato i massimali di erogazione degli aiuti (INPS, messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593).

Si tratta della misura di esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, introdotta in favore dei territori svantaggiati del Mezzogiorno.

 

La legge di Bilancio 2021, come già noto, ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029. L’esonero contributivo in questione è modulato nelle seguenti misure: 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029. 

 

L’INPS ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 31 dicembre 2023. La Commissione, infatti, ha ritenuto che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione. In forza della suddetta autorizzazione, pertanto, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

 

Inoltre, con la medesima decisione di cui sopra detto, la Commissione europea ha anche innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework, portandolo a 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

 

In proposito, l’Istituto ha chiarito che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

 

Si ricorda che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

 

Riguardo alle modalità di fruizione della misura, l’INPS ha già fornito le indicazioni in proposito a cui viene fatto rinvio (si veda, da ultimo, la circolare n. 90/2022).

CCNL Istituti Investigativi (Federpol): rinnovato il contratto

Previsti aumenti salariali e maggiore flessibilità per andare incontro alle esigenze dei lavoratori 

Nei giorni scorsi a Roma è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli istituti investigativi privati e dalle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. Al tavolo erano presenti i maggiori rappresentanti di Fesica, Confsal, Federpol Italia, Sistema Impresa ed Ebiten.
Il contratto è stato rinnovato dalle parti sociali con l’intento di andare incontro alle esigenze degli investigatori privati, ovvero ponendo maggiore attenzione alla flessibilità, ma soprattutto alla necessità di maggiore liquidità in un momento così delicato come quello sta attraversando l’Italia e l’Europa.
In sostanza, ha affermato il segretario della Fesica, sono stati aumentati tutti i parametri di ogni livello delle tabelle salariali, unendo anche quella flessibilità di cui il lavoratore moderno ha sempre più bisogno in linea con i dettati della società di oggi.

CCNL Consorzi ed Enti di industrializzazione: nuovi minimi retributivi da gennaio 2023



Previsti incrementi salariali a partire da gennaio 2023


Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla FICEI, siglato in data 5 agosto 2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, si sono definiti i nuovi minimi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2023, come riportati nella tabella sottostante:


 






































Livello Minimo
Q2 3.503,77
Q1 3.364,85
C3 3.282,40
C2 3.157,26
C1 2.748,81
B3 2.381,73
B2 2.313,56
B1 2.156,17
A3 2.102,15
A2 2.023,48
A1 1.900,75

Sostegno eccellenze gastronomia e agro-alimentare italiano: concessione di contributi alle imprese

Con DM 21 ottobre 2022,  in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 869, Legge n. 234/2021, si definiscono i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti.

Possono beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
– non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
– sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal DURC;
– sono in regola con gli adempimenti fiscali;
– hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).
Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva o quelle i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. I giovani diplomati devono: aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni; non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
Può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore al 70% delle spese totali ammissibili; ad euro 30.000,00 per singola impresa. I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.

Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura il Ministero delle politiche agricole si avvale di Invitalia.

Al momento della domanda di contributo, le imprese attestano il possesso dei requisiti di nonché l’assenza delle cause di esclusione tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento e allegati contenenti gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla domanda di contributo deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti.

In qualsiasi fase dell’iter agevolativo, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate, a tal fine deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.