Nuove retribuzioni per i dipendenti dell’industria della gomma e plastica


 



Previste, dal 1 gennaio 2022, nuove retribuzioni per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini e all’industria delle materie plastiche


Federgomma ricorda che, in base agli adempimenti previsti dal CCNL 16/9/2020, con decorrenza 1° gennaio 2022, spetta il seguente trattamento economico minimo.
La tranche di aumenti è prevista nelle misure che seguono

































LIV

Dal 1/1/2022

I 24,77
H 27,55
G 28,89
F 31,00
E 31,82
D 33,16
C 33,58
B 34,03
A 36,07
Q 38,31


I nuovi minimi saranno pertanto i seguenti:

































LIV

Dal 1/1/2022

I 1.444,57
H 1.606,82
G 1.684,95
F 1.808,12
E 1.856,16
D 1.934,23
C 1.958,84
B 1.984,90
A 2.104,00
Q 2.234,58


Indennità sostitutiva del premio di risultato
A partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità sostitutiva del premio di risultato sarà erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.

Superbonus: nuovi chiarimenti dal Fisco


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati su due unità abitative, costituenti un “condominio minimo”, che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate (Agenzia delle entrate – Risposta 21 gennaio 2022, n. 40).

Nel caso di specie, il contribuente ha concluso, insieme al coniuge, un contratto preliminare per l’acquisto di due unità immobiliari in categoria A/4 facenti parte di un unico edificio che saranno di proprietà una dell’Istante e una del coniuge costituendo un cd. “condominio minimo”. L’edificio sarà oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione al termine dei quali le due unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale.
Trattandosi di interventi per i quali spetta la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), l’istante chiede se:
– può fruire del citato Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, atteso che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate;
– i pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell’agevolazione diano diritto al Superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.

Con riferimento al primo quesito, considerato che all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalle norme, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote sopra indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Con riferimento al secondo quesito, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti e “trainati elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Ai fini dell’applicazione della detrazione in questione è necessario che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati. Tale condizione sarà verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.


Attività senza Green Pass: arriva l’elenco


Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per le quali non è richiesto il possesso del Green Pass. La deroga vale per i servizi e le attività del settore alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale.

Dal 1° febbraio 2022 il Green Pass non è richiesto per soddisfare le seguenti esigenze:


– alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio;


– di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992), nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori;


– di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;


– di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.


AZIENDE TERMALI: Prorogata la vigenza del CCNL

Firmato il 20/1/2022, tra FEDERTERME e FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, l’accordo per la proroga della vigenza del CCNL 24/1/2018 per i dipendenti da Aziende Termali

FEDERTERME, FISASCAT-CISL e UILTUCS, si sono incontrate per discutere la vigenza del CCNL Terme 24/1/2018 scaduto il 30/6/2020.

Le Parti, premesso che il grave stato di crisi conseguente alla perdurante pandemia da Covid-19 – che ha coinvolto in maniera molto significativa anche il settore termale – fa sì che non sussistano, al momento, le condizioni minime per un proficuo avvio del confronto per il rinnovo del Contratto in questione, hanno concordato di prorogare la validità e l’efficacia del CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende termali del 24/1/2018 fino al 30/6/2022, data oltre la quale il contratto verrà a scadere senza necessità di ulteriori comunicazioni.