Nullo il licenziamento se non è stato superato il periodo di comporto

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VOUCHER: ATTESE NUOVE REGOLE DOPO LA LORO ABOLIZIONE

In fase di studio le nuove regole per i voucher (o buoni lavoro) con limiti per datori e lavoratori. Il governo sta studiando un contratto telematico semplificato con possibilità di utilizzo solo per le imprese più piccole (fino a 5 lavoratori e con esclusione dell’edilizia) e con due tetti massimi (5.000 e 7.500€ per lavoratori cd. marginali). E’ previsto un tetto massimo (2.500€) anche per i lavoratori.

Ricordiamo che pensionati, lavoratori dipendenti e disoccupati sono stati i principali utilizzatori dei voucher negli anni. È quanto emerge, fra le altre cose, da una recente indagine di Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sui dati Inps. Questi soggetti, infatti, oggi a causa dell’abolizione totale dei voucher, non possono ancora essere occupati “occasionalmente” tramite uno strumento normativo con le caratteristiche simili al buono lavoro: il loro status principale risulta incompatibile o non conveniente rispetto ad un rapporto dipendente tradizionale.

Attualmente per le imprese non si registrano valide alternative che possano rispondere appieno alle esigenze di una prestazione di lavoro di natura occasionale. Non è del tutto adatto il contratto a tempo determinato, che prefigura una durata e quindi una programmazione, oltre ai divieti connessi al cosiddetto “stop & go”, che impone un intervallo di tempo minimo tra un contratto e l’altro. Non lo è il contratto di somministrazione, per motivi simili e per il costo orario della prestazione, che supera anche del 50% quello del lavoratore a voucher.

Il lavoro a chiamata appare come quello più simile alle esigenze cui rispondeva l’utilizzo dei voucher, infatti, consente di regolare prestazioni di lavoro discontinue. Ma è sempre un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti e prevede limiti d’accesso, adempimenti, formalità e costi più alti dei voucher.

L’abolizione dei voucher comporta un vuoto normativo ancor più significativo per le famiglie, evidentemente meno attrezzate per provvedere alla formalizzazione di un rapporto di lavoro. I voucher erano un utile strumento di flessibilità e semplicità per richiedere prestazioni lavorative tipiche delle esigenze familiari: collaborazioni domestiche per le pulizia, piccoli lavori di manutenzione, artigianali, ecc. Dunque si attende uno strumento normativo anche per dare regolarità ai tanti rapporti che si avviano in ambito familiare. Infatti, i soggetti maggiormente utilizzati in ambito familiare si troveranno ora a fare i conti con un’assoluta mancanza di regolamentazione.

Unico 2016: proroga al 6 luglio per i versamenti dei contribuenti soggetti a studi di settore

Anche quest’anno è arrivata la proroga dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, per quanto concerne i contribuenti che esercitano attività economiche per i quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il fisco, infatti, con un comunicato stampa pubblicato sul sito del MEF il 14 Giugno, ha reso noto la decisione di prorogare, come ormai avviene da alcuni anni, le scadenze fiscali del modello UNICO. I contribuenti italiani per adempiere al versamento delle imposte, possono farsi assistere nella redazione della dichiarazione dei redditi, dagli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, categoria professionale che figura tra gli intermediari abilitati all’Invio delle dichiarazioni al fisco.

La proroga è arrivata, davvero all’ultimo secondo, lasciando col fiato sospeso, professionisti e operatori del settore, che oggi più che mai soffrono in modo particolare, per le troppe scadenze del sistema fiscale italiano e per una semplificazione che tarda a concretizzarsi. Con la proroga, accordata dal ministero, slitta dal 16 giugno al 6 luglio, il termine per effettuare i versamenti per la dichiarazione dei redditi, Irap o unificata, per i soggetti interessati agli studi di settore. Dal 7 luglio al 22 agosto invece, gli stessi soggetti possono versare le somme all’erario, con una maggiorazione del 0,40%.

Quindi la proroga ha nuovamente realizzato uno spartiacque tra diverse categorie di contribuenti:

  • soggetti No Studi di settore: 16 giugno scadenza ordinaria; 18 luglio con maggiorazione dello 0,40%;
  • soggetti con Studi di settore: 06 luglio scadenza ordinaria; 22 agosto con maggiorazione dello 0,40%.

La proroga inoltre interessa, anche coloro che partecipano a società, associazioni o imprese in regime di trasparenza e i contribuenti minimi, o coloro che adottano il regime forfetario di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

I versamenti delle imposte vanno effettuati con il modello F24, attraverso la procedura telematica “ Fisco on Line” o “Entratel”, o direttamente attraverso i canali telematici delle banche, se trattasi di partite iva. I cittadini privati che pagano le tasse derivanti dal modello unico persone fisiche, possono ancora avvalersi del modello F24 cartaceo, da presentare presso Uffici Postali o Banche, per importi non superiori a mille euro.

FERIE DA GODERE ENTRO IL 30 GIUGNO

Entro il prossimo 30 giugno dovranno essere godute dai lavoratori dipendenti le ferie del 2014, entro il 20 agosto dovranno essere pagati dai datori di lavoro i contributi sulle eventuali ferie non godute.

La disciplina sulle ferie prevista dal Dlgs n. 66/03, distingue 3 differenti periodi di ferie: un primo periodo di 2 settimane (quota parte del «minimo» legale di 4 settimane), un secondo periodo di 2 settimane (che completa il «minimo legale») ed un terzo periodo, pari all’eccedenza del minimo di 4 settimane stabilito dalla legge, che può essere previsto dal Contratto collettivo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno di maturazione.

Nell’ipotesi di lavoratore assunto in corso d’anno, va preso in esame l’anno effettivo di maturazione delle ferie, in relazione alla data di assunzione. Le due settimane, dovranno essere fruite in modo ininterrotto, qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare tale richiesta, seppur compatibilmente con le esigenze dell’attività d’impresa.

Il datore di lavoro deve, inoltre, concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie. Pertanto le ferie del 2014, andranno godute entro il 30 giugno 2016. I datori di lavoro, in ipotesi di mancato godimento delle ferie nei termini, sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza del termine anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto. La prossima scadenza è il 20 agosto.

La contrattazione collettiva può aumentare il periodo di ferie previsto dalla legge, ma non ridurlo, può prevedere la possibilità di ridurre il limite delle 2 settimane, per esigenze eccezionali di servizio o aziendali e può prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie residue.

Il termine di fruizione si sospende automaticamente qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto. La monetizzazione delle ferie è ammessa esclusivamente in 3 casi: con riferimento ai periodi maturati fino al 29.4.03, per le eventuali ore di ferie stabilite dai CCNL, in aggiunta a quelle legali ed in caso di contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad un anno.

In questo caso è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche con periodicità mensile.