Premio nascita, domande anche con l’app

Il “Premio Nascita” ora è anche in versione mobile. Con il messaggio n. 1874/19, l’Inps comunica che è disponibile sull’APP “INPS Mobile” il servizio per presentare le domande di accesso al beneficio, un premio di 800 euro riconosciuto alla nascita, o all’adozione di un minore (art. 1, c. 353 L. 232/16).

In caso di utilizzo della versione mobile del servizio, le richiedenti potranno inoltrare le domande di “Premio Nascita” tramite l’APP “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali Apple e Android. Tali domande vengono inserite con la voce “Premio Nascita” dall’elenco “Tutti i servizi”, sezione servizi “con PIN” dell’APP. Il servizio per la presentazione della domanda attraverso dispositivi mobili è rivolto alle utenti che intendono richiedere il “Premio Nascita” esclusivamente per i seguenti eventi: compimento del 7° mese di gravidanza (o dall’inizio dell’8° mese di gravidanza); e a nascita avvenuta, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza. Il servizio è disponibile anche per consultare le richieste precedentemente inoltrate all’Istituto, o verificarne lo stato. In casi diversi come adozione, affidamento preadottivo, interruzione di gravidanza o subentro paterno, è necessario continuare ad avvalersi dei consueti canali (Web, Patronato, Contact Center).

Il flusso di presentazione della domanda tramite l’APP dedicata si compone di diverse schermate che consentono alla richiedente di inserire le informazioni previste. La richiedente, nella sezione “Seleziona evento” dovrà selezionare uno dei due eventi previsti per la presentazione della domanda di “Premio Nascita”. Nelle successive sezioni l’utente deve indicare, invece, tutti gli altri dati necessari per la compilazione della domanda (dati anagrafici, indirizzo di residenza, cittadinanza, ecc.). Al termine del flusso il sistema riporta una schermata di riepilogo, in cui è possibile confermare i dati e protocollare la domanda. Successivamente sarà possibile corredare la domanda con eventuali allegati selezionabili dal proprio dispositivo mobile/tablet: dopo aver selezionato il pulsante “Aggiungi” il sistema richiede una conferma per accedere alle foto del dispositivo (massimo 3 da 1 Mb ciascuno). Il servizio consente infine di visualizzare in una schermata conclusiva la ricevuta e il riepilogo dei dati della domanda in formato pdf

REDDITO DI CITTADINANZA, LE FAQ DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Quali sono i requisiti per richiedere il reddito di cittadinanza? Esistono dei casi di esclusione? A quanto ammonta l’assegno e da quando inizierà ad essere percepito? Sono queste alcune delle FAQ predisposte dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con la circolare n. 8 del 2 maggio 2019. Si tratta di una guida utile sia agli operatori del mercato del lavoro, come i Consulenti del lavoro delegati della Fondazione Lavoro, sia a chiunque voglia rendersi conto delle potenzialità e finalità del reddito di cittadinanza. Il documento contiene tabelle riepilogative ed esempi pratici per conoscere in dettaglio questa nuova misura di politica attiva del lavoro.

Nel documento i Presidenti delle Fondazioni sollevano alcune perplessità sull’efficacia con cui il Ministero del Lavoro e l’ANPAL possano gestire i processi operativi del reddito di cittadinanza in assenza di un protocollo di collaborazione con tutti i principali attori che operano sul territorio nazionale nell’ambito del reclutamento e della valutazione e selezione del personale. Fra questi, i delegati della Fondazione Consulenti per il Lavoro, che negli anni hanno acquisito un know-how specializzato – suffragato dai risultati ottenuti in termini di ricollocazione -, che rappresenta un’ottima base con cui vincere la “sfida” del reddito di cittadinanza. Una scommessa subordinata, però, alla risoluzione delle molteplici osservazioni formulate dai Consulenti del lavoro sia sulla definizione delle modalità di remunerazione della dote per chi sarà impegnato nella ricollocazione sia sul funzionamento complessivo dell’intera macchina pubblica, a partire dall’infrastrutturazione tecnologica su cui pesa l’incertezza dei tempi di realizzazione.

Ricordiamo che sono beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) i nuclei familiari che presentino cumulativamente una serie di requisiti che riguardano: cittadinanza, residenza e soggiorno; reddito e patrimonio; possesso di beni durevoli. Il RdC si compone di due quote: quota “A”: destinata all’integrazione del reddito familiare e quota “B”: a copertura dell’eventuale canone di locazione o del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione del nucleo familiare. I valori massimi sono differenziati a seconda che si tratti di RdC o di pensione di cittadinanza. È stato previsto un esonero dal versamento dei contributi in caso di assunzione di un soggetto percettore del RdC.

Assegno nucleo familiare: dal 1° aprile domande solo online

Dal 1° aprile le domande per ottenere l’assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, che finora venivano presentate dal lavoratore dipendente al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate dal lavoratore esclusivamente all’INPS in via telematica. Questo per consentire il calcolo corretto calcolo dell’importo spettante al lavoratore ed assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A precisarlo è l’INPS con la circolare n.45/19, alla quale sono seguiti il messaggio n.1430/19 e il n.1777/19. L’invio telematico può avvenire mediante il servizio on line dedicato, accessibile dal 1° aprile dal sito dell’Istituto, mediante il PIN dispositivo, una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, o la Carta Nazionale dei Servizi. Senza il PIN l’invio potrà avvenire tramite patronati attraverso i servizi telematici offerti agli stessi. Le istanze presentate fino al 31 marzo 2019 in modalità cartacea al datore di lavoro, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere reiterate. Le variazioni nella composizione del nucleo, o le modifiche al reddito, invece, andranno sempre comunicate in via telematica. Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile da aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore. Sulla base degli importi teorici calcolati dall’Istituto, il datore calcolerà l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni arretrati, il datore potrà effettuare il pagamento e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore era alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Giovani NEET, sbloccati gli incentivi per il 2019

Dopo diversi mesi di attesa, arriva dall’Inps la circolare n.54 del 17 aprile 2019 che sblocca il cosiddetto bonus assunzioni Neet 2019. In particolare, la circolare illustra le modalità di fruizione per l’anno in corso dell’incentivo Occupazione Neet del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) prorogato dal Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018. Scopo dell’incentivo è quello di aumentare l’occupazione fra i giovani dai 16 ai 29 anni di età, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione Il bonus – spiega l’Istituto – spetta ai datori di lavoro, in regola con tutte le norme previste per la fruizione degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni di contratti a termine) per contratti di apprendistato professionalizzanti e contratti di somministrazione a termine o indeterminati. Per espressa previsione della norma, non spetta nell’ambito del lavoro domestico o intermittente e nelle prestazioni di lavoro occasionale. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Pertanto dopo una prima concessione non è più possibile rilasciare altre autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Questo a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Il bonus Neet 2019 consiste in un esonero della contribuzione Inps a carico del datore di lavoro, con esclusione dell’Inail, per un importo massimo di 8.060,00 euro per il primo anno di assunzione, da applicare su base mensile. L’esonero è pari ad un massimo di 671,66 euro mensili (€ 8.060,00/12), da riproporzionare in base alla percentuale per un eventuale part-time. Il bonus è cumulabile con il Bonus Giovani, previsto dalla legge di bilancio 2018.

Il bonus assunzioni è subordinato ai limiti di capienza degli stanziamenti, pertanto il datore, prima di usufruire dello sgravio, deve effettuare una verifica, tramite l’Inps degli eventuali fondi residui. L’istanza potrebbe essere inizialmente non accolta per carenza di fondi, ma la stessa rimarrà valida, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per 30 giorni. Se nei successivi 30 giorni si dovessero liberare le risorse necessarie la richiesta verrà automaticamente accolta, altrimenti perderà definitivamente di efficacia e dovrà essere prenotata di nuovo.