Avvio nuovo servizio di Selezione Ricerca Colf Badanti Baby sitter

Quale delegato della Fondazione Lavoro ho intrapreso l’attività di Selezione e Ricerca di Colf Badanti Baby Sitter, per informazioni non esitate a contattare lo Studio al n. 0172 433924 – D.ssa Mihaela- o tramite mail : selezione@studiosolaro.it

 

Giorgio Solaro

Naspi, al via

Con la nuova disciplina, in vigore dal primo maggio 2015, si amplia la platea dei beneficiari della tutela, ma allo stesso tempo si riduce la misura del sostegno pubblico per tutti gli interessati. In vista dell’entrata a regime del nuovo sistema, Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ha approfondito con un’apposita circolare (la numero 9/15) il decreto legislativo con il quale sono stati recati  interventi sulla materia degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

Il dichiarato obiettivo è quello di unificare la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e brevi di ASpI in modo da ampliare la tutela previdenziale dell’evento disoccupazione e da  garantire tutele di maggior durata ai lavoratori con carriere contributive più rilevanti. In via generale si precisa sin da subito che gli oneri contributivi previsti per il finanziamento di ASpI e mini AspI rimangono identici anche per le nuove prestazioni previste dallo schema di decreto legislativo presentato dal Governo compreso il c.d. ticket una tantum di licenziamento. Parimenti si ritiene che possa trovare applicazione, a favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato il soggetto percettore di NASpI, il beneficio economico pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

In prima analisi si possono individuare tre diverse prestazioni destinate rispettivamente ai lavoratori dipendenti del settore privati; ai lavoratori che hanno terminato l’ordinario trattamento di disoccupazione, ma si trovano in una particolare condizione di bisogno; ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Minimo comune denominatore per tutti i destinatari è, ovviamente, aver perso involontariamente la propria occupazione. Sono esclusi da questa disciplina gli operai agricoli e i dipendenti del settore pubblico.

Gli strumenti individuabili all’interno del decreto sono: la Nuova Assicurazione per l’Impiego (NASpI), l’Assegno di Disoccupazione (ASDI) e l’Indennità di Disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL).

Nella circolare di Fondazione studi troverete tutti i chiarimenti sulle diverse tipologie, le tabelle esplicative ed i calcoli di contribuzione figurativa, nonché i casi di compatibilità e cumulabilità della NASpI con lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato e autonomo.

TFR IN BUSTA PAGA

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere l’erogazione del Tfr maturato mensilmente, in via sperimentale, per il periodo che va dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. Lo scorso 19 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015, che rende operativa la misura: tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno sei mesi, possono scegliere di ricevere mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, la quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo corrispondente. Una volta manifestata la volontà di ricevere il Tfr in busta paga, l’opzione non può essere modificata fino al 30 giugno 2018. La liquidazione del TFR in busta paga decorre dal mese successivo a quello nel quale il lavoratore presenta l’istanza al datore di lavoro, da redigere secondo il modello allegato al decreto. Il modulo consiste in una dichiarazione resa dal lavoratore, nella quale lo stesso attesta il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma: la dichiarazione, per esempio, non si estende al requisito di anzianità, che è un dato immediatamente verificabile dal datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore una copia del modulo controfirmata per ricevuta ovvero un’apposita attestazione di ricevimento anche a mezzo posta elettronica. In caso di accesso al finanziamento bancario assistito da garanzia, la liquidazione mensile si effettua a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Il decreto attuativo, infatti, disciplina compiutamente le condizioni per l’eventuale l’accesso ad un finanziamento bancario riservato ai datori di lavoro con meno di 50 addetti: gli istituti bancari dovranno preventivamente aderire ad un accordo quadro che sarà stipulato tra i Ministeri dell’economia e del lavoro e l’ABI, e successivamente erogare i prestiti applicando tassi di interesse, onnicomprensivi di ogni eventuale onere, non superiori a quelli stabiliti per la rivalutazione del Tfr, vale a dire l’ 1,5% maggiorato annualmente del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Sul sito www.consulentidellavoro.it è possibile trovare il modello di richiesta e le schede di sintesi dell’operazione.

 

 

 

 

Decreto sul lavoro luglio 2013 commenti e considerazioni

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