Tirocini Garanzia Giovani

Dopo lunga e travagliata ricerca lo Studio ha individuato un’Agenzia Formativa abilitata ad avviare i tirocini formativi disciplinati dalla Regione Piemonte denominati “ Fondo Garanzia Giovani”, questo in alternativa al Centro per l’impiego ma con tempi di disbrigo pratiche più rapidi.

Con il piano “Garanzia Giovani”, la Regione Piemonte finanzia tirocini extracurriculari con durata minima di tre mesi e massima di sei. L’indennità finanziata copre un massimo di € 500,00 mensili erogati sulla base della frequenza effettiva del tirocinante; ricordo che i tirocini extracurriculari devono avere un compenso minimo mensile di € 600,00 che nel caso di specie viene finanziato per € 500,00 dalla Regione (si ottiene così un risparmio di € 3.000,00 nei sei mesi).

Il piano “Garanzia Giovani” è rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, non impegnati in attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (tali giovani devono risultare iscritti al portale della Regione).

Per ciò che concerne le modalità operative:

  • occorre segnalare la persona con la quale si intende attivare il tirocinio o richiedere all’Agenzia Formativa una preselezione qualora non si abbia la risorsa disponibile;
  • i tempi per l’attivazione sono di circa 8/10 gg. se il tirocinante è già stato selezionato dall’azienda, altrimenti l’operazione richiede qualche giorno in più;
  • la documentazione relativa al tirocinio si firma a Savigliano presso la sede dell’Agenzia Formativa;
  • il tirocinante viene pagato direttamente dall’Inps per la quota finanziata dalla Regione.

 

 

Lo Studio è a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso e la conseguente attivazione del tirocinio.

BONUS BEBE’

Al via il bonus bebè, il contributo economico mensile erogato dall’INPS ai genitori di figli nati o adottati dal 1.1.15 al 31.12.17.

Con la circolare n. 93/15, l’INPS ha fornito i chiarimenti e le istruzioni per l’invio della richiesta di “Assegno a sostegno della natalità”, il c.d. “Bonus Bebè”.

In particolare, l’Istituto ha ribadito che l’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che possegga tutti i requisiti al momento della presentazione della domanda, e cioè:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’UE o, altresì, possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
  • residenza in Italia;
  • conviva con il figlio;
  • abbia un ISEEE non superiore a 25.000 euro.

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE e, in particolare, è pari a 960,00 euro anni per valori ISEE non superiori a 25.000 euro o pari a 1.920,00 euro per valori ISEE non superiori a 7.000 euro; l’assegno verrà erogato per massimo 36 mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia del minore, in singole rate mensili pari a 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE.

L’istituto ha precisato che per richiedere l’assegno deve essere preliminarmente presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in cui sia presente il figlio nato o in affido, quindi non possono essere utilizzate le DSU presentate nel 2014.

Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare; in via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per gli eventi di nascita o affido/adozione avvenuti dal 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del Decreto attuativo (27 aprile 2015), il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di assegno decorrono da tale data. Resta fermo che le domande di assegno possono essere presente tardivamente, ma in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La richiesta di riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante il servizio WEB seguendo il percorso Servizi per il cittadino. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.

I rimborsi spese devono essere provati dal datore di lavoro

I rimborsi spese godono di una particolare esenzione contributiva, ma per poterne usufruire, il datore di lavoro che li elargisce ai lavoratori, deve essere in grado di dimostrare la causa degli stessi. Questo, in estrema sintesi, è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.2899/15, richiamandone una precedente.

La Corte era stata chiamata a decidere sull’esonero contributivo goduto da un datore di lavoro relativamente ad alcune somme erogate ai propri dipendenti a titolo di rimborsi spese di viaggio.

Nel caso specifico si era verificato un accertamento ispettivo dell’Inail, seguito da un verbale della Guardia di finanza dai quali risultavano ordinariamente retribuite ore inferiori a quelle previste dal CCNL ed il datore non aveva allegato, né provato una corrispondenza fra le ore di lavoro e l’indennità di trasferta non assoggettata a contribuzione. Nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione, il datore di lavoro aveva sottolineato il tenore dell’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, che esclude sia dall’imponibile fiscale, sia da quello contributivo, le indennità erogate per trasferte svolte al di fuori del territorio comunale e fissandone anche i limiti di esenzione.

La tesi sostenuta dal datore consisteva nell’esclusione di un onere di prova a suo carico. Questo perché, non avendo i verbalizzanti dimostrato la diversa natura delle somme in questione, graverebbe sull’istituto assicurativo l’onere di provare che le somme non erano state erogate per indennità di trasferta, ma per retribuzione ordinaria.

L’onere probatorio del datore, che escluda dall’imponibile contributivo le erogazioni in favore dei lavoratori, è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai km percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato, all’importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base di tariffa Aci. Non serve, invece, documentazione specifica e analitica, con scheda mensile per ciascun dipendente, analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, località di partenza e di destinazione, specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei km percorsi.

La Cassazione nella decisione ha richiamato la sentenza n.16639/14 la quale (accogliendo la tesi dell’Inps) aveva sancito che, qualora si verifichino situazioni di eccezione in diminuzione dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne, l’onere di provare il possesso dei requisiti che danno diritto a tale diminuzione.

 

730 precompilato, istruzioni per l’uso

Meno controlli del Fisco con il nuovo 730 precompilato? Di certo serve più collaborazione dei contribuenti e impegno degli intermediari. Dal 15 aprile è possibile scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato, composto utilizzando i dati presenti nell’anagrafe tributaria (dichiarazioni precedenti) in aggiunta a quelli relativi agli oneri detraibili e deducibili trasmessi da terzi e ai dati contenuti nelle certificazioni unica dei sostituti di imposta (CU) relativi ai redditi da lavoro. Per accedere alla dichiarazione è necessario inserire il PIN che identifica il contribuente e che va richiesto preventivamente. La dichiarazione può essere presentata così com’è o integrata e modificata dal contribuente stesso (con presentazione online), oppure tramite professionisti abilitati come i Consulenti del lavoro, CAF o datori di lavoro, con conseguenti e diversificate verifiche e responsabilità.

Se verrà presentato un modello con modifiche e integrazioni, infatti, il contribuente che si affida a intermediari abilitati non subirà alcuna conseguenza in caso di errore (a meno che non vi sia una sua specifica responsabilità), mentre risponderà personalmente nel caso effettuasse la presentazione autonomamente, tramite l’apposito servizio online. La presentazione, diretta o tramite intermediari, deve avvenire tra il 1 maggio e il 7 luglio 2015.

I Consulenti del Lavoro si sono espressi più volte sulle criticità in capo alla precompilata: dalla tempistica relativa alla CU, la certificazione unifica introdotta quest’anno, alla grande quantità di dati da inserire nelle dichiarazioni, dai costi extra per eventuali aggiunte o per dichiarazioni complesse all’aumento delle responsabilità in capo agli stessi. Un percorso di sperimentazione, in ogni caso, quello della precompilata, perché riguarderà solo un quarto dei contribuenti italiani, visto che non tutti i dati sono già disponibili.

L’Inps fa sapere che dal 15 aprile, i pensionati e i lavoratori che hanno già acquisito la CU 2015 tramite i servizi online del sito, possono accedere anche al servizio 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.

Il servizio di autenticazione offerto dall’Inps reindirizza l’utente con un messaggio di segnalazione al servizio presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per accedere è necessario utilizzare il PIN dispositivo; qualora il PIN inserito dall’utente in fase di autenticazione non fosse di tipo dispositivo, la procedura di autenticazione lo segnala, indicando come convertirlo.